MI.SIC.01.26 - ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A


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IN PRESENZA IN PRESENZA

Formazione A Distanza Formazione A Distanza
16 ORE DURATA CORSO
90% FREQUENZA OBBLIGATORIA


Obiettivi

Secondo l’art. 45 del D. Lgs. 81/08 ogni datore di lavoro è tenuto a nominare uno o più addetti al primo soccorso in base al tipo di attività svolta dall’azienda. Secondo il D.M. 388/2003 del 15/07/2003 le aziende sono classificate secondo le modalità di organizzazione e i contenuti vengono individuati a secondo del gruppo di appartenenza. Il corso vuole fornire agli addetti al Primo Soccorso per Aziende Gruppo A un’adeguata formazione sulle competenze tecniche e pratiche trasferendo conoscenze ed abilità per attuare procedure di Primo Soccorso in Azienda.

Struttura del programma

MODULO A

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

MODULO B

  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
  • Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

MODULO C

  • Acquisire capacità di intervento pratico

POICHÉ I CORSI SI SVOLGONO INTERAMENTE IN LINGUA ITALIANA, SI PROVVEDERÀ A VERIFICARE CHE I PARTECIPANTI POSSIEDANO UNA ADEGUATA COMPRENSIONE DELLA LINGUA, SIA A LIVELLO SCRITTO CHE ORALE.

Verifiche finali
Al termine del percorso formativo è prevista una verifica dell’apprendimento, articolata in una prova teorica.

Attestazione finale
Il superamento della verifica finale unitamente alla frequenza minima del 100% delle ore previste, è condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di frequenza conforme alla normativa vigente.

Destinatari

Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende di Gruppo A:

  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive che abbiano più di 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
  3. Aziende o unità produttive che abbiano oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Docente

RIMONDO ANDREA